L’ INTEGRAZIONE NELLA CITTADINANZA EUROPEA

cittadinanza europea

Nella cronaca quotidiana o nell’agenda politica europea capita spesso sentir parlare di Integrazione, in riferimento ai flussi di immigrati che entrano nel nostro territorio per rimanervi stabilmente. Ogni stato europeo attua la sua politica in merito a se (e come) accogliere o respingere persone provenienti dall’estero, nel rispetto delle norme internazionali in materia di trattamento dello straniero, e con quali modalità concedergli il permesso di soggiorno ed, eventualmente, la cittadinanza, in mancanza di una “cittadinanza europea”. L’UE da par suo si occupa invece della gestione dei rifugiati di guerra, dei richiedenti asilo politico e dei profughi dalle regioni del mondo dissestate.

Il termine “integrazione” però è utilizzato impropriamente: nel vocabolario di lingua italiana, infatti, ha significato ben diverso, ossia rendere intero, pieno, perfetto ciò che è imperfetto, incompleto, insufficiente allo scopo aggiungendo quel che manca con mezzi opportuni. Nel campo del diritto, invece, l’integrazione di un contratto sottintende a tutte le conseguenze di legge e gli usi che riconducono allo stesso. In ambito sociale, peraltro, l’integrarsi a vicenda indica la fusione o l’unione di due o più elementi che si completano. Infine, in ambito politico, l’integrazione fra stati implica la realizzazione di una cooperazione regolata da organi sovranazionali, per unificare le risorse attraverso il coordinamento dei mezzi e delle capacità.

È ciò che avvenne in Europa nel secondo dopoguerra, quando fu avviato il processo di integrazione fra gli stati sovrani che, oggi, chiamiamo Unione Europea.

Peraltro, se il termine integrazione ha origine dal latino “integratio (con influenza), è nella lingua inglese che il lemma “integration” assume il valore di incorporazione o assimilazione di un individuo o gruppo etnico in una organizzazione o un gruppo sociale o una comunità costituita, in opposizione a “segregation” che è una esperienza tipica del mondo anglosassone. Appare evidente il senso e la funzione cognitiva differente fra le due accezioni, per cui quella comune europea sembra riferirsi a un processo di armonizzazione fra parti per qualche motivo separate ma “naturalmente” correlate, mentre nella versione inglese presuppone un rapporto di iniquità fra le varie parti, che siano esseri umani o stati/persone giuridiche.

Ma rimanendo sull’accezione più diffusa nell’opinione generale, ossia l’immigrazione di persone o gruppi di diversa nazionalità che intendano stanziarsi stabilmente in un paese, si potrebbe considerare l’integrazione come un processo “interno” ai sistemi complessi (in questo caso, l’Europa unita politica) e quindi pensare alla Cittadinanza Europea come strumento di integrazione dei popoli europei (nel senso comune) o degli stranieri/extracomunitari (in senso inglese), nell’ambito dello Spazio Comune (o Economico) Europeo.

Attualmente l’istituto della Cittadinanza Europea rientra nell’articolato del Trattato di Maastricht (1992), cui aderiscono 27 stati (dette “parti”) nella forma giuridica più evoluta del processo di integrazione europea che è l’Unione Europea (da cui è uscito il Regno Unito nel gennaio 2020). Il testo siglato nella cittadina olandese contempla la formula dei cd. “Tre pilastri” dell’organizzazione politica in fieri, ossia: le Comunità Economiche (C.E.), la Politica Estera e di Sicurezza Comune (P.E.S.C.), la Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Si afferma che la Cittadinanza Europea (regolata dagli artt. 20-25 del T.F.U.E.) “prevalga” su quella attribuita dagli stati membri (parti), come stabilito dalla “sentenza Micheletti” della Corte di Giustizia della Unione Europea nel luglio 1992, riconoscendo così i diritti di libera circolazione e di soggiorno nell’intero Spazio Europeo, di voto attivo/passivo nelle elezioni comunali e per il Parlamento Europeo, nonché alla tutela diplomatica internazionale e alla facoltà di presentare petizione alle istituzioni comunitarie.

Gli stati membri dell’Unione Europea (assoggettati alla normativa di cui sopra) sono però liberi di stabilire le proprie norme di concessione/ritiro della cittadinanza agli stranieri, col risultato di annoverare una gamma di politiche attive per l’immigrazione e la cittadinanza differenti. Che spesso sono superate da accordi bilaterali che raramente, poi, si conciliano con le norme comunitarie in materia di permesso di soggiorno e di libera circolazione e con la stessa norma sulla Cittadinanza Europea. Col “green pass”, come definito dalla Commissione UE, la situazione si è complicata: da quando esistono gli stati sovrani, infatti, il rapporto di cittadinanza è sempre stato considerato materia rientrante nella cd. domestic jurisdiction, per cui l’UE che è un’organizzazione volontaristica e pattizia deve necessariamente avere l’accordo di tutti i membri per imporre normative che superino i diritti statutari.

La principale differenziazione si ha sulla concessione della cittadinanza in funzione dell’atto di nascita: vigente lo jus sanguinis in quasi tutti gli stati membri, ad eccezione della Germania e della Francia (dove invece prevale uno jus soli condizionato imitato dal Regno Unito), implica che ogni essere umano abitante nel territorio dello Spazio Comune è cittadino dello stato da cui provengono i genitori, ossia la Patria di elezione, oppure per unione matrimoniale. Grazie al Trattato di Schengen, costoro possono “circolare liberamente” nell’UE e stabilirsi dove ritengono di potersi realizzare come persone o nella professione, senza perdere la propria cittadinanza d’origine o dover necessariamente acquisire quella del paese di stabilimento. Mentre nella formula dello jus soli, il legame è col luogo di nascita (“natio”).

Considerando che il concetto di Cittadinanza ha origine antica, originariamente nelle Polis greche in cui la civiltà europea mise radici, e contemplava diritti economici e politici nonché quelli sociali e religiosi, assieme ai fondamentali doveri tributari e militari. Diversamente da Roma, che invece considerava la valenza politica del Civis Romanus come associazione ai membri della comunità politica dell’Urbs: rispetto allo straniero, l’antico diritto romano riconosceva l’hospitalitas, precetto fondamentale per poter accogliere i gruppi sempre più numerosi di goti e germani che, a partire dal III secolo d.C., iniziarono a penetrare il Limes settentrionale per stanziarsi stabilmente nel territorio dell’Imperium. Quei “barbari” son divenuti nel corso dei secoli i cittadini dei moderni stati europei membri dell’UE.

L’allargamento dell’Impero Romano a gran parte del territorio continentale europeo aveva avviato due percorsi paralleli:
A) la concessione di hospitalitas permise di adire al diritto di stanziamento (Foedus), per quei popoli che al decadere dell’Imperium in Pars Occidens formarono i “regni barbarici” (V secolo d.C.), poco tempo dopo ersi a regna integranti l’Imperium Romanorum rappresentato da Bisanzio e retti da un diritto misto locale e dal Codex. Nell’Impero Cristiano il cives romanorum (Constitutio Antoniniana, 212 d.C.) intanto era divenuto “cristiano” e, con l’avvento della Res Publica Christiana, anche suddito del Papa e/o dell’Imperatore;
B) l’antico cives “libero” dell’Impero venne trasformato in “Colono” (Colonato) con la “riforma tetrachica”, stabilendo un legame indissolubile con la terra, che in epoca medievale fu basilare nel definire il rapporto feudale fra sudditi e Signori. Il legame stabile popolo-territorio, in seguito, consentì di formare gli Stati nazionali sovrani (in applicazione del brocardo Superiorem non reconosces, dal XIII secolo d.C. in avanti), con cui iniziò la disintegrazione dell’Europa cristiana e l’età moderna, conducendo l’Europa a cinque secoli di guerre continue, a colonizzare il resto della Terra (applicandovi lo schiavismo), a due guerre mondiali nel XX secolo d.C. e, infine, al processo di integrazione europea in corso…

La convergenza dei percorsi A e B ha condotto alla concezione dei “Diritti Umani universali dell’uomo”, inscritti nella Dichiarazione ONU di Parigi del 1948, che sono diretta emanazione dell’antica concezione romana del rapporto con lo straniero, nel segno dei valori cristiani. Non è difficile trovare le radici dell’antico uso (e poi diritto) romano nel definire “asilo” (da Asylium) e “cittadino” (da “civis”) e le strette correlazioni con la legislazione attuale in tutti gli stati europei e nel diritto internazionale.

Nel mio saggio, l’integrazione europea viene considerata come un processo di lunghissimo periodo iniziato con la “romanizzazione” e proseguito con la “cristianizzazione” dei diversi popoli stanziali in Europa, di origini etniche, culturali, linguistiche e storiche comuni, di cui il libro fa un’attenta ricostruzione (vedi Sommario Parte IV). Pertanto, a mio parere, nel 1957 d.C. si è ripreso un processo iniziato oltre 2500 anni per creare una civiltà antica ma rinnovata, differente e particolare, incentrata attorno al pensiero greco, al diritto romano, al Cristianesimo e al mito ancestrale.

In tal senso, la Cittadinanza Europea elevata a IV Pilastro dell’Europa Unita potrebbe ovviare alle divergenze normative fra stati membri e portare a compimento la storia dell’integrazione europea.

 

Per comprendere meglio questo articolo è utile consultare le Appendici al Libro prodotte dall’Autore, che trovi nel Catalogo, e le Cartine Storiche De Agostini allegate al saggio.

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La Cittadinanza europea

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Alessandro Magno avvia l’integrazione europea
L’integrazione dei barbari nell’Impero Romano
Come nasce l’UE e cosa potrebbe diventare

Perché l’UE non è uno stato perfetto (Opinioni altrui)
UE, cittadinanza e beni europei (Dati e Report)
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Fonti e istituzioni)
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Per approfondire ecco un libro che parla della Cittadinanza Europea.

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Per conoscere il libro

STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA IN 2500 ANNI

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